Art. 14.
(Procedura).

      1. Dopo l'articolo 455-sexies del codice civile, introdotto dall'articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-septies. - (Procedura). - Due persone che intendono contrarre una unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell'unione civile fissano la propria residenza comune.
      L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-quinquies e 455-sexies, nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.
      L'ufficiale dello stato civile deve altresì provvedere, contestualmente agli adempimenti di cui al quarto comma, a registrare l'unione nell'apposito registro di cui all'articolo 455-sexies.

 

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      L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni e le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro delle unioni civili entro dieci giorni dalla loro ricezione.
      A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni civili».